(massima n. 2)
La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 28 commi secondo, terzo e quarto L. 24 dicembre 1969 n. 990, di cui alla sentenza della Corte costituzionale 6 giugno 1989 n. 319, nella parte in cui non esclude che gli enti gestori delle assicurazioni sociali possano esercitare azione surrogatoria (cosiddetta surroga preferenziale o diritto di prededuzione) con pregiudizio del diritto dell'assistito al risarcimento dei danni alla persona, non altrimenti risarciti, non ha inciso sull'azione diretta contro l'assicuratore della r.c.a. riconosciuta dall'art. 28 comma primo a favore degli enti di gestione per la rivalsa delle spese di spedalità erogate a favore dell'assicurato, con la conseguenza che l'importo delle spese anzidette e dei relativi interessi, costituendo parte del debito risarcitorio dell'assicuratore (come tale rivalutabile), deve essere detratto dal massimale di polizza a favore dell'ente gestorio che abbia agito direttamente contro l'assicuratore ai sensi degli artt. 18 e 28, comma primo legge citata.