(massima n. 1)
Quando la persona danneggiata muoia nel corso del giudizio di liquidazione del danno per causa sopravvenuta e indipendente dal fatto lesivo di cui il convenuto è chiamato a rispondere, la determinazione dei danni futuri che gli eredi del defunto richiedano iure successionis e non iure proprio, va effettuata con riferimento non alla durata probabile, ma alla durata effettiva della vita del danneggiato, sicché non è più giustificato il metodo di liquidazione basato sulla capitalizzazione attuariale del triplo della pensione sociale.