(massima n. 1)
Nella liquidazione del danno biologico, inteso come menomazione dell'integrità psicofisica della persona in sé considerata, indipendentemente dalle ripercussioni che essa può comportare sulla capacità di lavoro e di guadagno del soggetto, non può essere utilizzato, come parametro di riferimento, il criterio indicato dall'art. 4, comma terzo, del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857 — convertito in legge 26 febbraio 1977, n. 39 —, che si riferisce al pregiudizio patrimoniale conseguente alla menomazione della capacità di produzione del reddito personale e non può pertanto servire a commisurare il danno conseguente alla menomazione degli attributi e requisiti biologici della persona, in sé considerata.