(massima n. 1)
In tema di liquidazione di danno da invalidità permanente, con riguardo a soggetto in età che non comporti capacità lavorativa, od, in particolare, che frequenti corsi di studio, il criterio del minimo legale di cui all'art. 4 della L. n. 39 del 26 febbraio 1977, secondo cui il giudice deve considerare un reddito non inferiore a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale, può operare solo sussidiariamente dopo la ricerca e la valutazione degli elementi di determinazione del probabile reddito del futuro quali l'età del danneggiato, gli studi compiuti, le condizioni familiari e sociali, e nel quadro dei risultati di tale indagine.