(massima n. 1)
Nella liquidazione del danno patrimoniale da decesso di congiunto causato dalla circolazione di veicoli a motore o di natanti, non può essere utilizzato il criterio indicato dall'art. 4 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito in legge 26 febbraio 1977, n. 39, che è disposizione di stretta applicazione che si riferisce al pregiudizio patrimoniale da inabilità temporanea o permanente, e che assume le risultanze delle dichiarazioni fiscali dell'invalido come parametro base cui commisurare il risarcimento.