(massima n. 1)
L'art. 936 c.c., in tema di opere fatte su suolo altrui, non richiede per la sua applicabilitā l'utilitā dell'opera realizzata ed il conseguente incremento di valore del fondo, potendo tale elemento influire indirettamente solo sulla scelta del proprietario del fondo tra lo ius tollendi ed il diritto di ritenere l'opera, ovvero, nei casi in cui lo ius tollendi non č ammesso o non č esercitato, sulla determinazione della misura dell'indennitā spettante all'autore dell'opera, dovuta nella minor somma tra il valore dei materiali ed il prezzo della mano d'opera e l'aumento di valore subito dal fondo.