(massima n. 1)
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilitą civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la norma di cui all'art. 4, comma terzo, D.L. n. 857 del 1976, convertito con modificazioni in legge n. 39 del 1977, che prevede la liquidazione del danno in misura pari al triplo della pensione sociale, non č applicabile nel caso di danni subiti da lavoratore autonomo ovvero dipendente. Per questi, invece, il risarcimento del danno per l'inabilitą temporanea o permanente derivante da circolazione stradale deve determinarsi in conformitą ai criteri previsti dal comma primo dello stesso art. 4 succitato e cioč: rispettivamente, per il lavoratore autonomo sulla base del reddito netto pił elevato tra quelli dichiarati nella denuncia dei redditi delle persone fisiche degli ultimi tre anni e per il lavoratore dipendente sul reddito di lavoro maggiorato dei redditi esenti e delle detrazioni di legge.