(massima n. 2)
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'azione di surrogazione riconosciuta dall'art. 28 della L. 24 dicembre 1969 n. 990 all'istituto di assicurazione sociale del danneggiato, ai fini del rimborso delle spese da esso sostenute per prestazioni erogate al danneggiato stesso, soggiace, in assenza di una disciplina processuale speciale, alle norme generali del c.p.c., con la conseguenza che il danneggiato perde la legittimazione ad agire, per la parte di risarcimento per cui il suindicato istituto ha dichiarato di volersi surrogare, solo se quest'ultimo partecipi al giudizio risarcitorio, ovvero se la successione particolare nel credito sia avvenuta prima di detto giudizio, mentre, ove tale successione si sia realizzata successivamente, il processo deve continuare tra le parti originarie, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., e la pronuncia di condanna al ristoro va emessa a favore del danneggiato anche per la parte di risarcimento oggetto di pretesa da parte dell'istituto di assicurazione sociale.