(massima n. 1)
Nella liquidazione del danno da invalidità permanente deve aversi riguardo, per la determinazione del pregiudizio patrimoniale subito dal danneggiato, agli emolumenti che a questi spettano in concreto e, perciò, alle competenze effettive al netto delle ritenute, avendo la legge 26 febbraio 1977 n. 39 eliminato, ai fini del risarcimento del danno, ogni riferimento al reddito lordo per il lavoro dipendente. In caso di morte del danneggiato, anche il risarcimento dei danni patrimoniali derivanti ai congiunti postula l'adozione di un metodo di calcolo funzionale all'accertamento del reddito netto su cui determinare il danno futuro subito dagli eredi, sulla base della detrazione, dal reddito stesso, sia del relativo carico fiscale, sia della c.d. «quota sibi» (della parte, cioè, del reddito che il defunto avrebbe speso per sè), quota che può legittimamente quantificarsi come percentuale del reddito complessivo al lordo delle imposte e delle contribuzioni.