(massima n. 1)
Nelle cause relative a diritti di obbligazione, qualora la domanda venga proposta davanti a giudice diverso da quello del foro generale di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c., ed il convenuto ugualmente contesti la competenza di tale giudice anche secondo gli alternativi criteri di collegamento contemplati dall'art. 20 c.p.c. (forum contractus e forum destinatae solutionis), la competenza stessa può essere affermata solo quando, alla stregua delle prove fornite dell'attore o, in difetto, alla stregua degli atti, risultino le circostanze che consentono, in applicazione del citato art. 20, di radicare la causa presso il giudice prescelto dall'attore.