(massima n. 1)
Con il decreto ministeriale previsto dall'art. 11, comma quarto, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nel testo introdotto dal decreto legge 23 dicembre 1976, n. 857, conv. con modif. dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, applicabile ratione temporis, il legislatore non ha inteso disciplinare i rapporti fra imprese di assicurazione e agenzie, con l'efficacia prevista dall'art. 1339 c.c., ma ha voluto fissare in via generale limiti ai cosiddetti caricamenti, ossia alle spese delle imprese di assicurazione di cui tenere conto nell'approvazione delle tariffe relative all'assicurazione obbligatoria della responsabilitā civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.