(massima n. 1)
Le clausole dei contratti di assicurazione della responsabilità civile per la circolazione di veicoli (o natanti) a motore le quali prevedano, in conformità del dettato legislativo (art. 11 L. n. 990 del 1969), la variazione in aumento o diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri in dato periodo di tempo (cosiddette clausole bonus - malus) operano nel primo caso soltanto in caso di responsabilità dell'assicurato per un danno risarcibile a terzi. Pertanto, qualora la compagnia assicuratrice abbia ricevuto una richiesta di risarcimento di un danno asseritamente cagionato da un suo assicurato, quest'ultimo ha interesse a contestarne l'esistenza onde evitare il maggiore onere. Se ciò nonostante l'impresa assicuratrice ritenga opportuno stipulare una transazione con il terzo, ignorando o considerando infondata l'opposizione dell'assicurato, la variazione in aumento del premio, in applicazione della clausola anzidetta, può ritenersi legittima solo se risulti provato che l'assicuratore ha agito con la diligenza del buon padre di famiglia nell'accertamento del danno e la tutela degli interessi dell'assicurato.