(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 4 lett. d) legge 24 dicembre 1969 n. 990, anteriormente alla modifica disposta dall'art. 18 legge 19 febbraio 1992 n. 142, il socio di una societą in nome collettivo, indipendentemente dalla responsabilitą di essa come proprietaria dell'auto coinvolta in un incidente a seguito del quale egli riportava lesioni personali, non poteva agire per il risarcimento nei confronti dell'assicuratore del veicolo perché la sua responsabilitą illimitata per le obbligazioni sociali ne escludeva la qualitą di terzo.