(massima n. 1)
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilitą civile da circolazione stradale, e nel vigore dell'art. 4, vecchio testo, della legge 990/1969 (testo anteriore, cioč, alle modifiche apportatevi dalla legge 142/1992), qualora, per colpa del conducente, sia deceduto il proprietario del veicolo, i prossimi congiunti del defunto hanno diritto al risarcimento del danno morale da essi subito, da liquidarsi mediante il pagamento dell'indennitą di assicurazione, giusta disposto della lettera b) del citato art. 4 nel testo risultante dalla sentenza n. 188 del 1991 della Corte costituzionale, trattandosi di danno alla persona direttamente risentito dagli stessi congiunti, senza che assuma rilievo, in contrario, la circostanza secondo cui, al proprietario che avesse riportato lesioni seguite da morte, non sarebbe spettata analoga indennitą per la preclusione derivante dal disposto della lettera a) del medesimo articolo.