(massima n. 1)
L'assicurazione contro i rischi della responsabilitą civile, stipulata dall'ente organizzatore di una gara motociclistica, copre anche la responsabilitą derivante dai danni commessi dagli arbitri e dagli ufficiali di gara. Questi ultimi pertanto, in qualitą di «soggetti assicurati», non possono beneficiare dell'assicurazione per i danni da essi stessi subiti, ai sensi dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nella formulazione anteriore alla modifica operata dalla legge 19 febbraio 1992, n. 142.