(massima n. 1)
A norma dell'art. 4, lett. a) della legge 24 dicembre 1969 n. 990 — nella formulazione precedente la modifica apportata dall'art. 28 della legge 19 febbraio 1992 n. 142 — secondo cui « tutti coloro la cui responsabilità deve esser coperta dall'assicurazione» non erano considerati terzi e perciò non avevano diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria — il secondo componente dell'equipaggio di un autocarro con rimorchio, la cui presenza sul veicolo era obbligatoria ai sensi dell'art. 124 del D.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 per avvicendarsi all'altro conducente nella conduzione di detto mezzo, non poteva esser risarcito per i danni derivatigli dalla circolazione del medesimo (nel caso di specie il secondo conducente era sceso dall'autocarro per collaborare con il primo conducente in una manovra di retromarcia ed era stato da questi investito).