(massima n. 1)
A norma dell'art. 4, lett. a) della legge 24 dicembre 1969 n. 990 - il secondo componente dell'equipaggio di un autocarro con rimorchio può esser risarcito per i danni derivatigli nella circolazione del medesimo dal sinistro stradale imputabile al conducente, atteso che a mente dell'art. 124 del D.P.R. 15 giugno 1959 n. 393, nella formulazione modificata dall'art. 7 della legge 14 febbraio 1974 n. 62, secondo il quale «agli autotreni, agli autosnodati ed agli autoarticolati devono essere adibiti fin dall'inizio del viaggio due conducenti che possano avvicendarsi alla guida, ovvero un solo conducente, da sostituire con un altro conducente a partire dal 450° chilometro percorso...» non è più prevista la obbligatoria presenza a bordo di due conducenti, potendo i predetti autoveicoli procedere anche con un solo conducente, cosicché il secondo autista eventualmente presente a bordo è pienamente equiparabile a un terzo trasportato.