(massima n. 1)
Il conducente del veicolo altrui assicurato ha diritto di far valere la responsabilità dell'assicuratore per cattiva gestione della lite (cosiddetta mala gestio), perché non può essere considerato terzo rispetto al contratto di assicurazione, che anche a lui estende i suoi effetti in virtù del principio che esclude la rivalsa dell'assicuratore verso il conducente quando la circolazione del veicolo non sia avvenuta contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario o dell'acquirente con patto di riservato dominio (art. 1, L. 24 dicembre 1969, n. 990).