(massima n. 1)
L'art. 3 della direttiva n. 84/5/CEE, che vieta di escludere, a motivo del legame di parentela, i membri della famiglia (anche) del conducente dal beneficio dell'assicurazione per la responsabilitā civile riguardante i danni alla persona, č norma generale ed incondizionata, che concerne una fattispecie precisa e puntuale (come l'illecito della circolazione di autoveicoli produttivo di danno ingiusto), non contenente alcuna deroga espressa al principio di tutela della vittima del sinistro, siccome essa, deroga che, nell'ambito del diritto interno italiano, non puō essere rinvenuta nell'art. 2054 c.c., il cui testo č preesistente alla direttiva predetta e non č stato oggetto di successive modificazioni. Ne consegue che il suddetto art. 3 deve trovare diretta applicazione, in luogo dell'art. 4, lett. a), della legge n. 990 del 1969 nel testo anteriore alla novella recata dall'art. 28 della legge n. 142 del 1992, nel caso di danni alla persona del coniuge trasportato comproprietario dell'autovettura in regime di comunione di beni a seguito di sinistro verificatosi (nella specie, nel settembre 1989) successivamente alla scadenza del termine (31 dicembre 1988), imposto dall'art. 5 della stessa direttiva, per la definitiva conformazione del diritto nazionale a quello comunitario, ma prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 142 del 1992.