(massima n. 1)
La parziale dichiarazione di illegittimità costituzionale, ad opera della sentenza n. 188 del 1991, dell'art. 4, lett. b), della legge 24 dicembre 1969, n. 990 — nella parte in cui escludeva, dal diritto ai benefici dell'assicurazione obbligatoria, quanto ai danni alle persone, coniuge, ascendenti, discendenti, parenti od affini fino al terzo grado del proprietario del veicolo — ha comportato, quanto al contratto stipulato in epoca anteriore alla predetta sentenza della Corte costituzionale ed ai danni prodotti dalla circolazione del veicolo assicurato nel periodo di vigenza del contratto, che anche i terzi danneggiati congiunti dell'assicurato, prima esclusi dai benefici dell'assicurazione obbligatoria, abbiano diritto a conseguire dall'assicuratore, nei limiti del massimale di polizza convenuto nel contratto, l'intero risarcimento dovuto, senza diritto dell'assicuratore a rivalsa verso l'assicurato.