(massima n. 1)
La dichiarazione di illegittimitą costituzionale dell'art. 4, lettera b), della legge n. 990 del 1969, modificato dal D.L. n. 857 del 1976, convertito in legge n. 39 del 1977, nella parte in cui esclude dal diritto ai benefici dell'assicurazione obbligatoria, per quanto riguarda i danni alle persone, il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado delle medesime quando convivano con esse o siano a loro carico (Corte cost. n. 188 del 2 maggio 1991), non incide sui contratti gią conclusi nel vigore della precedente disciplina. Ne consegue che i soggetti indicati nella citata pronunzia costituzionale, ove vittime di un sinistro stradale per fatto di un loro congiunto, risultano aver riportato un danno causato dalla circolazione di veicolo non coperto di assicurazione (almeno nei loro confronti), con conseguente applicazione dell'art. 19 della legge n. 990 del 1969 e, quindi, con la necessitą di esperire l'azione risarcitoria nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada.