(massima n. 1)
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, il rilascio del certificato assicurativo (e non del contrassegno) vale ad obbligare inderogabilmente l'assicuratore verso i terzi danneggiati nei limiti di tempo non solo iniziali, ma anche finali, indicati nel documento medesimo, non essendo rilevante che la data di decorrenza di detto periodo non sia ripetuta nel contrassegno apposto sul veicolo. Peraltro, la garanzia assicurativa non è operante, qualora il premio successivo al primo sia stato pagato dopo la scadenza del periodo di tolleranza di giorni 15, di cui all'art. 1901 c.c. (espressamente richiamato nell'art. 7 della L. n. 990 del 1969), per il sinistro verificatosi il giorno stesso del pagamento, giacché l'effetto sospensivo dell'assicurazione per l'ipotesi di pagamento effettuato dopo il quindicesimo giorno dalla scadenza della rata precedente, cessa a partire dalle ore 24 della data del pagamento e non comporta l'immediata riattivazione del rapporto assicurativo dal momento in cui il pagamento è stato effettuato.