(massima n. 1)
In tema di assicurazione obbligatoria della R.C.A. ai sensi degli artt. 1901 comma 2 c.c. e 7 comma 2 legge n. 990/69 l'assicuratore č tenuto nei confronti dei terzi danneggiati per il periodo di tempo indicato nel certificato di assicurazione e in caso di mancato pagamento alla scadenza del premio successivo al primo, fino alle ore ventiquattro del quindicesimo giorno successivo ad essa, con la conseguenza che, trascorso detto periodo, la sospensione dell'assicurazione č opponibile dall'assicuratore al terzo danneggiato, non rientrando detta ipotesi nella previsione del comma 2 dell'art. 18, legge n. 990/69, come sostituito ad opera dell'art. 1, D.L. n. 857/76, convertito in legge n. 39/77 che presuppone il contratto sia operante a seguito di regolare pagamento del premio, non rilevando in contrario, con riferimento al sinistro accaduto nel periodo in cui la garanzia assicurativa sia sospesa, il pagamento del premio successivamente effettuato, stante che la mancanza della copertura assicurativa al momento di verificarsi del sinistro ha irrevocabilmente prodotto la irrisarcibilitā dello stesso da parte dell'assicuratore.