(massima n. 1)
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il rilascio del certificato assicurativo, completo di tutte le indicazioni e gli elementi prescritti dalla legge (art. 7 legge 24 dicembre 1969 n. 990, 9 e 12 D.P.R. 24 novembre 1970 n. 973), impegna inderogabilmente l'assicuratore nei confronti del terzo danneggiato, per il periodo di assicurazione riportato nel certificato stesso, indipendentemente dal fatto che per tale periodo sia stato o meno pagato il premio, mentre la sospensione della copertura assicurativa (che è stabilita dall'art. 1901 c.c. se il contraente assicurato non abbia pagato il premio o la rata di premio alla scadenza convenuta) può essere dall'assicuratore invocata nei confronti dell'assicurato che abbia tardivamente pagato il premio. Più in particolare, ad un tal riguardo, la rinunzia agli effetti della sospensione non può essere desunta dall'aver l'assicuratore accettato il tardivo pagamento del premio, ma deve manifestarsi con una specifica espressione di rinunzia da parte dell'assicuratore.