(massima n. 1)
Con riferimento ai contratti di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile connessa alla circolazione di veicoli a motore, l'assicuratore ha l'obbligo di consegnare all'assicurato, all'atto stesso della ricezione del premio o del rateo, quanto meno una quietanza provvisoria — in attesa del rilascio della certificazione e del contrassegno di cui all'art. 7 della L. 24 dicembre 1969, n. 990, da compiere, ai sensi dell'art. 16 del d.p.r. 24 novembre 1970, n. 973, nel termine di cinque giorni dal pagamento suddetto — dalla quale risultino tutti i dati (firma dell'assicuratore, targa del veicolo, periodo di validità della copertura assicurativa) propri del contrassegno stesso. La violazione di tale obbligo, per il rifiuto dell'assicuratore di rilasciare tale quietanza all'atto del pagamento, legittima l'assicurato all'eccezione di inadempimento, con conseguente rifiuto del pagamento del premio, e realizza il presupposto per la risoluzione del contratto per inadempimento dell'assicuratore, a norma degli artt. 1453 e 1455 c.c., senza che sia necessaria la preventiva offerta reale del pagamento del premio o la denuncia di cui all'art. 75, secondo comma del d.p.r. 13 febbraio 1959, n. 449, che opera esclusivamente ai fini delle speciali ipotesi risolutorie previste dal primo comma della stessa norma e non anche per quelle disciplinate dal codice civile.