(massima n. 1)
Il rilascio del contrassegno assicurativo da parte dell'assicuratore della r.c.a. vincola quest'ultimo a risarcire i danni causati dalla circolazione del veicolo quand'anche il premio assicurativo non sia stato pagato, ovvero il contratto di assicurazione non sia efficace, giacché nei confronti del danneggiato quel che rileva ai fini della promovibilità dell'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile è l'autenticità del contrassegno, non la validità del rapporto assicurativo. Il medesimo principio non trova, invece, applicazione nei rapporti tra l'assicuratore del responsabile e gli altri assicuratori che, risarcita la vittima, intendano agire in regresso o surrogazione nei confronti di quello, poiché rispetto a questi ultimi non sussiste alcuna necessità di tutela di un legittimo affidamento. Pertanto, chi intende agire in regresso o surrogazione nei confronti dell'assicuratore del responsabile, non può limitarsi ad invocare l'esistenza di un contrassegno assicurativo formalmente valido, ma deve provare che al momento del sinistro esisteva una copertura assicurativa valida ed efficace.