(massima n. 1)
La sentenza n. 26 del 6 febbraio 2007 della Corte Cost. — con la quale è stata dichiarata l'illegittimità dell'art. 1 L. n. 46 del 2006, nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 c.p.p., escludeva che il pubblico ministero potesse proporre appello contro le sentenze di proscioglimento — ha effetto retroattivo e incide sui ricorsi proposti dal pubblico ministero, dopo la entrata in vigore della legge, contro le sentenze di proscioglimento emesse dal giudice di primo grado. Ne consegue che, se il ricorso è stato proposto con censure relative alla valutazione delle prove, esso non può essere deciso a norma dell'art. 569 c.p.p., bensì, qualificato come appello, dev'essere trasmesso alla Corte di appello per il giudizio.