(massima n. 1)
Le imbarcazioni di cui all'articolo 2 della legge n. 990 del 1969 sono soggette all'obbligo dell'assicurazione per la responsabilitā civile anche allorquando siano ormeggiate in mare o in porto, in quanto l'ormeggio č un momento della navigazione e durante lo stesso viene utilizzato un luogo non privato, aperto alla navigazione di altre imbarcazioni ed al transito di soggetti indeterminati.