(massima n. 1)
La competenza per l'impugnazione di un provvedimento di fermo amministrativo, previsto dall'art. 86 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 (o anche, come nella specie, di un semplice "preavviso", istituto introdotto nella prassi sulla base di istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate alle societą di riscossione), relativo a crediti non di natura tributaria č, in base all'art. 9, comma 2, c.p.c., inderogabilmente del tribunale, in virtł della natura esecutiva del provvedimento in discussione.