(massima n. 1)
L'indeterminabilitā del valore della causa va intesa in senso obiettivo, con esclusione dei casi in cui il giudice per ragioni contingenti non riesce a determinare il valore. Consegue che non si versa in ipotesi di causa indeterminabile quando l'oggetto della controversia, seppure di valutazione economica difficile, č comunque suscettibile di valutazione da parte del giudice in base ai criteri stabiliti dalla legge e alle risultanze degli atti. (La Suprema Corte ha affermato il principio in un caso in cui si sosteneva l'indeterminabilitā del valore con riferimento ad una domanda di risarcimento per danno biologico).