(massima n. 1)
La non sottoponibilitā a stima economica del diritto e in particolare dei diritti della personalitā, mancando peraltro un'apposita norma che detti un criterio al riguardo, comporta l'indeterminabilitā del valore della domanda e, quindi, l'applicazione del principio residuale della competenza per valore del tribunale soltanto quando la domanda abbia ad oggetto l'accertamento del diritto come tale, a prescindere dalla richiesta di una somma di denaro; qualora, invece, l'accertamento del diritto della personalitā viene richiesto con una domanda volta ad ottenere il risarcimento per equivalente delle conseguenze della sua lesione, la domanda č riconducibile all'ambito dell'art 14 c.p.c. e ai criteri di stima ivi indicati. (Nella specie, in applicazione del riportato principio, la S.C., ritenendo sussistente la competenza per valore del giudice di pace, ha accolto l'istanza di regolamento proposta avverso la sentenza del tribunale che aveva disatteso l'eccezione di incompetenza per valore in relazione ad una controversia avente ad oggetto il risarcimento dei danni all'onore, alla reputazione personale e alla immagine professionale dell'attore, quantificati nella misura simbolica di un euro).