(massima n. 1)
Le cause relative allo stato delle persone - riservate, ai sensi dell'art. 9, secondo comma, c.p.c., alla competenza del tribunale - sono solo quelle che si riferiscono alla posizione soggettiva dell'individuo nella sua veste di cittadino e di soggetto di diritti personali nell'ambito della comunitą civile e di quella familiare, con conseguente esclusione delle controversie relative alla qualitą di erede (rilevante, nella specie, ai fini della legittimazione passiva in ordine a crediti relativi a pregressi rapporti di lavoro con il de cuius).