(massima n. 1)
Con riferimento al canone per l'erogazione dell'acqua potabile ad uso domestico, il corrispondente credito del Comune non trova titolo nella potestà impositiva, benché sia esercitabile con gli strumenti propri delle entrate tributarie (ruolo e cartella esattoriale), ma configura il corrispettivo pattuito in un rapporto contrattuale su basi paritetiche. Ne deriva che la cognizione delle relative controversie spetta al giudice ordinario, secondo i normali criteri di collegamento ed, in particolare, delle regole proprie della competenza per valore, con l'ulteriore implicazione che, quando la competenza appartenga al giudice di pace e si tratti di controversie aventi valore non superiore a due milioni di lire, la sentenza deve ritenersi pronunziata secondo equità ed è ricorribile in cassazione per violazione delle norme processuali (art. 360, primo comma, nn. 1, 2 e 4 c.p.c.), nonché ai sensi del n. 5 del citato art. 360, con riferimento alle sole ipotesi equiparabili a quella d'inesistenza della motivazione (ossia quando questa debba considerarsi meramente apparente per la concreta impossibilità di comprenderne la ratio decidendi), mentre la censura di violazione della legge sostanziale (art. 360, n. 3, c.p.c.) è consentita soltanto in caso d'inosservanza o falsa applicazione della Costituzione e delle norme comunitarie, se di rango superiore a quelle ordinarie.