(massima n. 1)
Č devoluta alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario e non a quella delle commissioni tributarie la controversia in materia di tasse automobilistiche, giusta il disposto e dell'art. 2 D.L.vo n. 546 del 1992, nel testo originario, applicabile ratione temporis, prima della sua novellazione ad opera dell'art. 12, comma secondo, legge n. 448 del 2001, (che ha esteso la competenza giurisdizionale delle commissioni tributarie a «tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie»), in considerazione del principio della perpetuatio iurisdictionis di cui all'art. 5 c.p.c.