(massima n. 1)
Spetta al giudice tributario la giurisdizione in tema di Iva sugli spettacoli ai sensi dell'art. 2 del D.L.vo n. 546 del 1992, anche alla luce del suo nuovo tenore testuale, a seguito dell'art. 12 legge 448 del 2001, la quale ha abbandonato il precedente criterio di collegamento con specifici tributi ed ha optato per la coincidenza della giurisdizione con l'intera area del contenzioso tributario, ciò indipendentemente dalla circostanza che tale imposta venga - o meno - riscossa insieme all'imposta sugli spettacoli. Infatti, il principio della perpetuatio iurisdictionis, di cui l'art. 5 c.p.c. è espressione, rende irrilevanti, ai fini della giurisdizione, i mutamenti legislativi successivi alla proposizione della domanda, i quali operano solo nel caso in cui il sopravvenuto mutamento dello stato di diritto privi il giudice della giurisdizione che egli aveva quando la domanda è stata introdotta, non già nel caso, inverso, in cui esso comporti l'attribuzione della giurisdizione al giudice che ne era inizialmente privo. Né, nella materia de qua, interferisce la disciplina di cui all'art. 38 D.P.R. n. 640 del 1972, che disciplina i ricorsi amministrativi contro gli atti relativi all'applicazione dell'imposta sugli spettacoli, atteso che l'art. 39 dello stesso D.P.R. n. 640, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 360 del 1994, consente al contribuente l'esperimento dell'azione giudiziaria, anche in mancanza di preventivo ricorso amministrativo.