(massima n. 1)
La controversia fra sostituto d'imposta e sostituito, avente ad oggetto la pretesa del primo di rivalersi delle somme versate al fisco a titolo di ritenuta d'acconto non detratta dagli importi erogati al secondo, esula dalla giurisdizione delle commissioni tributarie, per difetto degli elementi caratteristici propri della giurisdizione stessa, ed č devoluta a quella del giudice ordinario, diversamente dalla controversia relativa alla pretesa del sostituto al rimborso, da parte dell'ufficio finanziario, di versamenti asseritamente non dovuti ovvero alla legittimitā della ritenuta d'acconto. Né assume rilievo, in senso contrario, la circostanza che il sostituto, successivamente alla domanda di rivalsa, abbia inoltrato al fisco istanza di rimborso dei versamenti eseguiti a titolo di ritenuta, trattandosi di vicenda non incidente sulla giurisdizione (art. 5 c.p.c.), ferma restando, in caso di introduzione del giudizio tributario avverso il rigetto (anche implicito) della richiesta di restituzione, la possibilitā, per il giudice ordinario, di sospendere il processo (art. 295 c.p.c.).