(massima n. 1)
È devoluta alla competenza del giudice ordinario e non a quella delle commissioni tributarie la controversia in materia di imposte sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile - imposte attribuite alla Regione nel cui territorio i beni dello Stato sono siti ai sensi degli artt. 1, primo comma, e 2, primo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, e costituenti, pertanto, tributi «propri» delle Regioni -, giusta il disposto dell'art. 2, comma 1, del D.L.vo 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo originario, applicabile ratione temporis perché in vigore all'epoca di introduzione della causa. La tassativa previsione «tributi comunali e locali» della lettera h) di quest'ultima disposizione, dove la qualifica di «locale» riferita al tributo è enunciata in aggiunta a quella di «comunale» segue infatti il criterio discretivo desumibile dagli artt. 118 e 130 della Costituzione (nel testo anteriore alla riforma del Titolo V recata dalla legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3), che nei rispettivi primi commi distinguono Province, Comuni ed «altri enti locali» da una parte, dalla Regione, collocata in posizione sovraordinata (artt. 118, terzo comma, e 130, primo comma, Cost.); ciò trova conferma nella riformulazione del detto art. 2 del D.L.vo n. 546 ad opera dell'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che, sostituito il criterio di tassatività con quello generalizzato in materia di tributi (in senso ampio), assegna invece alla giurisdizione tributaria «i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali».