(massima n. 1)
Il canone per il servizio di depurazione delle acque di rifiuto provenienti da superfici e fabbricati privati, ancorchč sia applicato in collegamento con il canone per l'erogazione di acqua potabile, integra un tributo comunale fino alla data del 3 ottobre 2000; soltanto dopo tale data esso ha cessato di essere considerato dalla normativa un tributo, per effetto dell'art. 24 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 258, il quale, nel sopprimere le previsioni contenute nell'art. 62 del D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152, ha fatto venir meno, per il futuro, il differimento dell'abrogazione della previgente disciplina (che considerava detto canone un tributo), differimento disposto fino all'applicazione della tariffa del servizio idrico integrato di cui agli artt. 13 e seguenti della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Ne consegue che le controversie concernenti i canoni relativi al periodo anteriore alla predetta data del 3 ottobre 2000 appartengono alla giurisdizione delle commissioni tributarie, a nulla rilevando che il giudizio sia stato instaurato dopo la data anzidetta, atteso che la modifica normativa ha riguardato la natura della prestazione dell'utente del servizio (da tributo a corrispettivo privato), e non la legge determinativa della giurisdizione, la quale ultima, quindi, č rimasta immutata per i canoni relativi al periodo anteriore al 3 ottobre 2000.