(massima n. 1)
La devoluzione alla giurisdizione tributaria delle questioni attinenti alla debenza o meno della tassa di concessione governativa, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che ha modificato l'art. 2 del D.L.vo 31 dicembre 1992, n. 546, si estende anche alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore della predetta disposizione, che siano state erroneamente proposte dinanzi alle commissioni tributarie, carenti di giurisdizione all'epoca della proposizione della domanda. Il principio della perpetuatio iurisdictionis di cui l'art. 5 c.p.c. č espressione, rende infatti irrilevanti, ai fini della giurisdizione, i mutamenti legislativi successivi alla proposizione della domanda, solo nel caso in cui il sopravvenuto mutamento dello stato di diritto privi il giudice della giurisdizione che egli aveva quando la domanda č stata introdotta, non giā nel caso, inverso, in cui esso comporti l'attribuzione della giurisdizione al giudice che ne era inizialmente privo.