(massima n. 1)
Le controversie tra sostituto d'imposta e sostituito, relative al legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituto, volontariamente o coattivamente, non sono attratte alla giurisdizione del giudice tributario, ma rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di diritto esercitato dal sostituto verso il sostituito nell'ambito di un rapporto di tipo privatistico, cui resta estraneo l'esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestą-soggezione, proprio del rapporto tributario. (Principio di diritto affermato d'ufficio dalle Sezioni Unite ai sensi dell'art. 363, terzo comma, c.p.c., in riferimento all'opposizione all'esecuzione forzata intrapresa dal difensore antistatario della parte vittoriosa in giudizio per la riscossione delle somme trattenute dalla parte soccombente a titolo di ritenuta IRPEF sull'onorario).