(massima n. 1)
Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e con la conseguente soppressione dell'ufficio del pretore, devono ritenersi attribuite al tribunale, ratione materiae, tutte le controversie relative a rapporti di locazione, ex art. 8, comma secondo, n. 3, c.p.c. (come sostituito dall'art. 3 della legge n. 535/1990), in esse ricomprese quelle concernenti gli oneri condominiali riferibili a rapporti di locazione (non devolute, alla cognizione del giudice di pace).