(massima n. 1)
Il materia di procedimento civile esecutivo, a seguito dell'abrogazione dell'articolo 16 c.p.c. operata dell'art. 51 del D.L.vo n. 51 del 1998, a partire dal 2 giugno 1999 (data di efficacia del citato D.L.vo n. 51 del 1998) il tribunale č l'unico ufficio competente per materia in tema di esecuzione forzata, non avendo il giudice di pace - analogamente alla limitazione al riguardo giā valevole, per scelta legislativa, per il giudice conciliatore - competenza in materia di esecuzione.