(massima n. 1)
La determinazione della competenza per valore ex art. 14 c.p.c. va effettuata unicamente alla stregua degli elementi esistenti negli atti al momento in cui il convenuto ha proposto l'eccezione di incompetenza, ossia solo con riferimento alla situazione di fatto indicata dalla norma citata e con riguardo all'effettivo oggetto del giudizio, quale risulta individuato e delimitato dalla domanda originaria, prescindendo, quindi, da ogni ulteriore indagine. Qualora siano proposte innanzi al pretore due domande, dirette rispettivamente all'esecuzione di un facere ed al pagamento di una somma di danaro, senza dichiarazione del valore per la prima ed indicazione della somma per la seconda, ciascuna di esse salva la dichiarazione dell'attore di contenimento del loro complessivo petitum nei limiti della competenza del pretore adito deve presumersi, ai sensi dell'art. 14, primo comma, c.p.c., di valore uguale al limite massimo della competenza del giudice adito, con la conseguenza che, per effetto del cumulo ex art. 10, secondo comma, dello stesso codice, la cognizione di tutte le domande č devoluta al tribunale.