(massima n. 1)
Ai fini della determinazione della competenza per valore, la domanda di risarcimento realizza una pretesa autonoma e distinta da quella di rimozione della causa di danno. Ne consegue, da un lato, la configurabilità del cumulo fra le due domande anzidette e, dall'altro, l'inapplicabilità alle medesime del principio stabilito dall'ultimo comma dell'art. 14 c.p.c., circa la indiscutibilità del valore dichiarato o presunto che non sia stato contestato dal convenuto nella prima difesa, poiché tale principio si riferisce alla singola domanda in sé e per sé considerata e non preclude al giudice, nell'ipotesi di più domande cumulabili ex art. 10 c.p.c., di rilevare di ufficio, in ogni momento del giudizio di primo grado, la propria incompetenza per valore ove dal cumulo risulti superato il limite massimo della competenza attribuitagli.