(massima n. 1)
La domanda di risarcimento del danno non precisata nel quantum deve presumersi, ai sensi dell'art. 14 c.p.c., di valore eguale al limite massimo della competenza del giudice adito, sicché il cumulo di detta domanda con altra ex art. 10 c.p.c. comporta il superamento della competenza per valore di detto giudice.