(massima n. 1)
Nel caso in cui nello stesso processo e contro la medesima persona siano proposte pił domande, ciascuna di valore indeterminato, la dichiarazione dell'istante di volerle mantenere nei limiti della competenza del giudice adito esclude la competenza del giudice superiore, in deroga alla presunzione ricavabile dall'art. 14 c.p.c. (per la quale ciascuna domanda dovrebbe ritenersi pari al limite massimo di competenza del giudice adito, onde tutte insieme, sommate a norma dell'art. 10 c.p.c., dovrebbero superare tale limite), giacché la suddetta dichiarazione comporta la proporzionale riduzione dei petita inerenti alle domande di valore indeterminato.