(massima n. 1)
Il premio dovuto al ritrovatore di cosa mobile deve essere riconosciuto, ai sensi dell'art. 930, commi primo e secondo, c.c., ogni volta il bene rinvenuto abbia in sé un valore economico e, quindi, un'ovvia utilitą per chi il bene stesso abbia smarrito ed, ai sensi del terzo comma della stessa disposizione normativa, qualora il ritrovamento abbia comunque una qualche utilitą, anche di natura non economica, per il proprietario o detentore; utilitą da determinarsi non in base a valutazioni soggettive di chi il bene abbia smarrito, ma in base a valutazioni di ordine oggettivo e generale (nella specie, l'economo di un comune aveva smarrito un assegno bancario tratto per un'ingente somma di danaro; il ritrovatore aveva restituito al Comune il titolo di credito, chiedendo il premio normativamente previsto; il titolo stesso veniva incassato, ma l'Ente si rifiutava di concedere il premio sul presupposto che, una volta fatta la denuncia alla banca, l'assegno non poteva pił essere incassato e che, quindi, nessuna utilitą poteva derivare dal suo ritrovamento. La S.C., nel confermare la sentenza impugnata che aveva riconosciuto il premio al ritrovatore, ha ritenuto che tale utilitą poteva essere riscontrata nel fatto che, prima della procedura di ammortamento, il titolo poteva continuare a girare, esponendo il possessore alla responsabilitą per danni subiti da terzi in buona fede).