(massima n. 2)
L'art. 10, secondo comma, c.p.c., secondo cui ai fini della determinazione del valore della causa per stabilire la relativa competenza le domande proposte nel medesimo processo contro la medesima persona si sommano tra loro, va inteso nel senso che il criterio del cumulo è applicabile soltanto quando le varie domande sono formulate contro lo stesso soggetto in un unico processo. Il criterio anzidetto non opera, invece, nel caso di domande proposte in giudizi diversi successivamente riuniti, poiché ciascuno dei singoli procedimenti mantiene la propria individualità, nonostante l'intervenuta riunione, e la competenza per valore deve essere stabilita attraverso la verifica del valore di ciascuna domanda.