(massima n. 1)
In tema di determinazione del valore della controversia l'art. 10, secondo comma, c.p.c., secondo cui gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione della domanda si sommano al capitale, intende riferirsi, con elencazione esemplificativa e non tassativa, a tutti quegli elementi — siano essi accessori o meno della domanda — che hanno in comune la capacità di accrescersi durante il processo, sicché la richiesta del riconoscimento e della liquidazione del relativo diritto fino al soddisfo non incide sul valore della controversia. (La Corte, nel formulare il principio sopra richiamato, ha ritenuto corretta la decisione con cui il Presidente del tribunale aveva determinato, ai sensi dell'art. 814 c.p.c., il compenso dovuto agli arbitri tenendo conto, ai fini del valore della controversia, soltanto delle pretese azionate con riferimento al momento della proposizione della domanda di arbitrato e non pure della richiesta di danni da ritardato pagamento con riferimento anche al tempo necessario allo svolgimento del giudizio arbitrale).