(massima n. 1)
La competenza per materia con un limite di valore, che l'art. 7, comma secondo, c.p.c. attribuisce al giudice di pace per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti, non si esaurisce nelle ipotesi contemplate dall'art. 2054 c.c. ma concerne anche i casi che, pur non essendo suscettibili di essere disciplinati da tale articolo, tuttavia rientrano nella nozione di fatti illeciti prodotti dalla circolazione stradale di veicoli.